Proroga versamenti imposte 2026: nuova scadenza al 20 luglio e pagamento entro il 20 agosto con maggiorazione dello 0,8%

Con l’art. 6 del DL 22 maggio 2026 n. 89 è stata disposta la proroga dei termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA in favore dei contribuenti interessati dall’applicazione degli ISA.

La proroga riguarda anche i contribuenti in regime forfetario e i soggetti che applicano il regime di vantaggio dei c.d. “minimi”.

Nuove scadenze dei versamenti

I versamenti originariamente in scadenza il 30 giugno 2026 potranno essere effettuati:

  • entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione;
  • oppure dal 21 luglio al 20 agosto 2026 applicando la maggiorazione dello 0,8% a titolo di interesse corrispettivo.

Il termine del 19 agosto slitta infatti al 20 agosto 2026 per effetto della sospensione feriale prevista dall’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006.

Rispetto agli anni precedenti, la proroga risulta sostanzialmente analoga, salvo il raddoppio della maggiorazione applicabile in caso di differimento del pagamento, passata dallo 0,4% allo 0,8%.

Soggetti interessati dalla proroga

La proroga si applica ai contribuenti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
  • dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite previsto per il relativo ISA, pari a euro 5.164.569.

Contribuenti inclusi

Il differimento interessa inoltre:

  • contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
  • contribuenti che applicano il regime di vantaggio dei “minimi”;
  • soggetti esclusi dagli ISA per specifiche cause, quali:
    • inizio o cessazione attività;
    • non normale svolgimento dell’attività;
    • determinazione forfetaria del reddito.

La proroga si estende anche ai soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni o imprese che presentano i requisiti previsti;
  • dichiarano redditi per trasparenza ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Soggetti esclusi

Restano esclusi dalla proroga i contribuenti che esercitano esclusivamente attività agricole e producono soltanto redditi agrari ai sensi degli artt. 32 e seguenti del TUIR.

Quali versamenti sono interessati

La proroga riguarda, tra gli altri:

  • saldo imposte sui redditi 2025;
  • primo acconto imposte 2026;
  • addizionali IRPEF;
  • imposte sostitutive;
  • contributi previdenziali INPS collegati alla dichiarazione dei redditi;
  • IVA risultante dalla dichiarazione annuale.

Conclusioni

La proroga rappresenta un’importante misura di flessibilità per professionisti, imprese e contribuenti interessati dagli ISA e dai regimi agevolati.

Lo studio resta a disposizione per verificare l’applicabilità della proroga, predisporre i conteggi dei versamenti e fornire assistenza nella corretta gestione delle scadenze fiscali estive.