Proroga versamenti imposte 2026: nuova scadenza al 20 luglio e pagamento entro il 20 agosto con maggiorazione dello 0,8%
Con l’art. 6 del DL 22 maggio 2026 n. 89 è stata disposta la proroga dei termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA in favore dei contribuenti interessati dall’applicazione degli ISA.
La proroga riguarda anche i contribuenti in regime forfetario e i soggetti che applicano il regime di vantaggio dei c.d. “minimi”.
Nuove scadenze dei versamenti
I versamenti originariamente in scadenza il 30 giugno 2026 potranno essere effettuati:
- entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione;
- oppure dal 21 luglio al 20 agosto 2026 applicando la maggiorazione dello 0,8% a titolo di interesse corrispettivo.
Il termine del 19 agosto slitta infatti al 20 agosto 2026 per effetto della sospensione feriale prevista dall’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006.
Rispetto agli anni precedenti, la proroga risulta sostanzialmente analoga, salvo il raddoppio della maggiorazione applicabile in caso di differimento del pagamento, passata dallo 0,4% allo 0,8%.
Soggetti interessati dalla proroga
La proroga si applica ai contribuenti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite previsto per il relativo ISA, pari a euro 5.164.569.
Contribuenti inclusi
Il differimento interessa inoltre:
- contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
- contribuenti che applicano il regime di vantaggio dei “minimi”;
- soggetti esclusi dagli ISA per specifiche cause, quali:
- inizio o cessazione attività;
- non normale svolgimento dell’attività;
- determinazione forfetaria del reddito.
La proroga si estende anche ai soggetti che:
- partecipano a società, associazioni o imprese che presentano i requisiti previsti;
- dichiarano redditi per trasparenza ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Soggetti esclusi
Restano esclusi dalla proroga i contribuenti che esercitano esclusivamente attività agricole e producono soltanto redditi agrari ai sensi degli artt. 32 e seguenti del TUIR.
Quali versamenti sono interessati
La proroga riguarda, tra gli altri:
- saldo imposte sui redditi 2025;
- primo acconto imposte 2026;
- addizionali IRPEF;
- imposte sostitutive;
- contributi previdenziali INPS collegati alla dichiarazione dei redditi;
- IVA risultante dalla dichiarazione annuale.
Conclusioni
La proroga rappresenta un’importante misura di flessibilità per professionisti, imprese e contribuenti interessati dagli ISA e dai regimi agevolati.
Lo studio resta a disposizione per verificare l’applicabilità della proroga, predisporre i conteggi dei versamenti e fornire assistenza nella corretta gestione delle scadenze fiscali estive.